GIUNTA

GIUNTA DELLA SCUOLA

La Giunta è presieduta da un Presidente che è eletto dalla Giunta al suo interno tra i professori di ruolo di prima fascia che abbiano optato o che optino per il tempo pieno, con l’esclusione dei Direttori di Dipartimento costituenti la Scuola

La Giunta è composta da:

  1. i Direttori dei Dipartimenti che afferiscono alla Scuola o i loro delegati. Le eventuali deleghe dei Direttori di Dipartimento dovranno pervenire al Presidente della Giunta all’inizio di ogni Anno Accademico
  2. il 10% dei professori e ricercatori afferenti ai Dipartimenti costituenti la Scuola, scelti dai Consigli di Dipartimento tra i Presidenti dei corsi di laurea, laurea magistrale, specializzazione presenti nella Scuola e i componenti delle rispettive giunte di Dipartimento, ovvero i responsabili delle attività assistenziali di competenza della Scuola medesima, ove previste, secondo modalità stabilite nei singoli Regolamenti di Dipartimento
  3. un rappresentante degli studenti per ogni Dipartimento costituente la Scuola, individuato nell’eletto al quale è stato assegnato il primo seggio nell’ambito della lista che ha riportato il maggior numero di voti nelle votazioni delle rappresentanze studentesche nei Consigli di Dipartimento.
COMPITI DELLA GIUNTA

La Giunta:

a) elegge il Presidente della Giunta e nomina quello della Commissione paritetica docenti-studenti;

b) esercita tutte le attribuzioni conferite alla Scuola dalle norme di legge, dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo, fatte salve le attribuzioni del Presidente;

c) designa e modifica la sede della Scuola, con il consenso dei Dipartimenti costituenti la Scuola;

d) predispone e sottopone il Regolamento della Scuola e le sue successive modifiche, acquisiti i pareri dei Consigli di Dipartimento costituenti la Scuola, all’approvazione del Senato Accademico, che delibera previo parere obbligatorio del Consiglio di Amministrazione.